sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera
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titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale: n. 18 posti di consigliere; n. 27 posti di primo referendario; n. 15 posti di
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I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.
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All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi
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Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge: a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21
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I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato
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superiore al doppio dei posti messi a concorso.
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Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1
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I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la
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A decorrere dal l° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti
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I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in
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dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del
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I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono
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nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
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I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed
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Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche
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Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare: a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle
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Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato più voti.
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candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. Risulta eletto il candidato
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La struttura degli uffici è articolata in funzione dei princìpi posti dall'articolo precedente, nonché dei compiti prevalentemente direzionali
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1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la commissione.
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7. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
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finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.
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Governo o respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea; essi sono posti in votazione in assemblea dopo la approvazione dell'ultimo
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3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo
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istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in
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la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio
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3. Nelle elezioni supplettive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano
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Posti riservati nell'aula
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1. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
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1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente
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relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti
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2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli
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rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto
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