I consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione
Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.
Prima della presa d' atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate.
Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.
Possono anche essere costituite commissioni speciali.
I Comuni e le Provincie della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
Le funzioni amministrative della Regione possono essere esercitate da organismi regionali a dimensione comprensoriale o circondariale.
I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.
Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.
Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.
Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
Direttive ulteriori di carattere generale possono essere impartite successivamente dal Consiglio.
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.
I revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con la
Commissioni speciali possono essere, altresì costituite con legge regionale per svolgere inchieste sullo operato della Giunta.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
I componenti della Giunta possono far parte delle Commissioni permanenti e speciali in qualità di consiglieri.
Possono costituire altresì oggetto di referendum consultivo questioni di particolare interesse, sia generale che locale.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Possono anche essere costituite Commissioni speciali.
I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione.
Le funzioni di competenza del Consiglio non possono essere esercitate per delega dalla Giunta.
3. Gli emendamenti respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea.
2. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui
5. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di gruppo o da dieci
2. Un presidente di gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel precedente comma, sul progetto di legge abbia
3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.
2. Alla conferenza possono essere invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle commissioni parlamentari.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.
3. Nuovi gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.
2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle commissioni per farvi comunicazioni.
1. I senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad