resto nello stesso nuovo regolamento di | polizia | mortuaria, all'art. 1, quarto comma, trattandosi |
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comunicazione all'autorità giudiziaria» (Regolamento di | polizia | mortuaria, art. 38). |
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In quell'anno, infatti, fu emanato un regolamento di | polizia | mortuaria (R.D. 21 dicembre 1942,n.1880), che al titolo |
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abrogando i citati articoli 35 e 36 del Regolamento di | polizia | mortuaria del 1942, stabilì con l'art. 1 che «debbono |
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di indagini scientifiche, è contemplato nel Regolamento di | polizia | mortuaria al Titolo 6, articoli 39, 40, 41, 42. La |
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previsti; ma nella stesura del nuovo Regolamento di | polizia | mortuaria (D.P.R. 21 ottobre 1975,n.803), attualmente in |
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facoltà, oggi sanzionata pure in Italia dal Regolamento di | polizia | mortuaria, di eseguire i necessari prelievi e la stessa |
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il Regolamento di | polizia | mortuaria, rispecchiando confusamente alcune distinzioni |
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