riferimento ai vizi di "ultra" ed "extra petita" e al potere del giudice di qualificazione della domanda rispetto alle prospettazioni attoree.
" pur in presenza di differenti "petita" risarcitori.
una pur sottile differenza tra di "petita" delle due "domande" (di merito, e di interpello costituzionale), e così l'esistenza di una effettiva e reale
risoluzione consensuale: la sentenza che disponesse in questo senso si porrebbe "ultra petita partium". Con la sentenza qui in commento, invece, si
'"accertamento notificato" alla società, perché a ciò si oppongono i divieti di integrazione della motivazione dell'atto e di pronuncia "ultra petita".
"ultra petita", con l'affermare che la pupilla potesse esercitare l'"actio empti", Settimio Severo preferì concedere la restitutio in integrum. Nella