, dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione: ormai un micro - settore normativo, talora privo di coerenza e logica interna, al
sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, come modificate dall'art. 12 della L. 69/2015.
di illecito reingresso) sono oggi puniti con mere pene pecuniarie destinate a restare ineseguite. La criminalizzazione della clandestinità è pertanto
obbligazioni pecuniarie. In questa prospettiva, laddove il tasso convenzionale degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, non si rifugge dal