attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente
Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
dei costi delle spese per consulenze da parte delle imprese, necessaria al fine di ricavare l’inerenza del bene o del servizio acquistato o eseguito
“in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel
3.2. Si tratta di una norma da cui si evince come il provvedimento di convalida, espressione del potere di verifica da parte del giudice della