Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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e la Cassazione: così è se vi  pare 
principio di diritto enunciato dalla Corte non  pare  potersi spingere fino a ricomprendere il caso di specie, a
una volta sperimentato nel processo amministrativo,  pare  condurre ad un esito che sembra sovvertire i principi
pronuncia che  pare  condivisibile la Cassazione fa chiarezza quanto all'onere
della conoscenza della circostanza da parte dei terzi - non  pare  ragionevolmente giustificabile. Non pare quindi infondato
dei terzi - non pare ragionevolmente giustificabile. Non  pare  quindi infondato dubitare della legittimità costituzionale
fonti italo-comunitarie di riferimento. La stessa matrice  pare  consentire, peraltro, l'individuazione dei caratteri
dei parametri di proporzionalità e di ragionevolezza, non  pare  averne subito significativi condizionamenti.
la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, non  pare  che per le liti promosse dal sostituito si sarebbero dovuti
di proponibilità dell'azione di adempimento. Tale azione  pare  ammissibile, in linea di principio, per la difficoltà di
con quell'orientamento giurisprudenziale - che ad oggi  pare  prevalente - che sostiene la natura regolamentare del piano
cd. causalità psichica  pare  irriducibile al paradigma della casualità naturalistica
degli eventi psichici. Piuttosto, la cd. causalità psichica  pare  riconducibile nell'ambito del paradigma normo-valutativo
di pena. Posta la irrinunciabilità di questa funzione, non  pare  esatto affermare che essa debba considerarsi esaustiva.
sindacale di agire nei confronti degli amministratori  pare  collocare i sindaci in una posizione concorrente con quella
del 2005, la disciplina del processo contumaciale italiano  pare  finalmente conforme ai dettami espressi nelle numerose
territoriali partecipanti o controllanti non  pare  imposta ma nemmeno contraria alla disciplina europea in
la lesione di un diritto di rango costituzionale, che non  pare  presente nella fattispecie concreta.
interpretativa, il rigore delle preclusioni istruttorie -,  pare  tuttavia poco convincente: solamente i mezzi di prova
luce della lettera e della ratio dell'art. 198 c.p.c., non  pare  potersi condividere.
anche ai danni non patrimoniali, lettura sulla quale  pare  opportuno svolgere qualche considerazione in chiave
regolamento CEE n. 1191/1969 con una motivazione che non  pare  convincente in relazione alla disciplina normativa che
Considerato lo scopo prefisso dal legislatore,  pare  tuttavia che anche nell'ambito del concordato fallimentare
l'intervento delle Sezioni Unite della fine del 2007, non  pare  essersi ancora definitivamente composto.
ritenute inesistenti da parte dell'Ente impositore, ma  pare  corretta la decisione che pone a carico dell'Ente l'onere
c.p., dopo essere stato modificato dalla l. 145 del 2004,  pare  essere destinato ad una notevole espansione applicativa.
in materia di procedimento "in absentia". La tematica  pare  quanto mai attuale, alla luce della recentissima novella l.
l'ordinanza sia assai articolata e ricca di spunti, non  pare  proprio che le scelte effettuate nel Codice per il
stesso. Tuttavia, la portata di tale innovazione  pare  assai inferiore a quella preventivata, né si può parlare di
ordinaria - al punto che l'originalità della piccola  pare  risiedere unicamente nella composizione soggettiva e
 pare  condivisibile la tesi della Corte di cassazione circa
può trovare un certo consenso, la funzione nomofilattica  pare  incompiuta in ordine alla prova del maggior utile in capo
spunto da recenti pronunce giurisprudenziali, che  pare  pongano fine a un annoso dibattito circa la natura
e rileva le numerose impurità che il nuovo articolato  pare  contenere.
una decisione in materia di emotrasfusioni infette che  pare  dimenticare che l'essenza del dovere di precauzione
quale una luce verso una democrazia compiutamente paritaria  pare  intravedersi.
natura tributaria della TIA, riconosciuta dalla Cassazione,  pare  derivare la carenza del presupposto oggettivo ai fini IVA
obiettivamente percepibile dai creditori. Tale principio  pare  sostenibile, alla stregua dei principi generali che
e come anche la via della remissione in termini, che all'A.  pare  la più efficace, nasconda difficoltà e incognite di non
novità nella disciplina sulle prescrizione dei reati, non  pare  errato affermare che il vero perno sistematico di quasi
orientato alla tutela del contraente debole,  pare  caratterizzata dalla sua natura eccezionale. Sicché, in
quanto evidenziato anche dalla Consob, tale disciplina non  pare  perciò estensibile a casi che non presentano strettamente
quanto tale opzione, benché non sorretta da dati testuali,  pare  essere l'unica idonea ad assicurare il rispetto del
debito da parte delle società a responsabilità limitata non  pare  aver registrato il favore della prassi professionale e del
di responsabilità, ad un sistema notevolmente mutato in cui  pare  che il legislatore abbia voluto enfatizzare la
attività sociali ed, in particolare, di quelle economiche  pare  applicazione dei principi costituzionali cui può essere
in capo all’amministrazione. Il danno da ritardo perciò  pare  null’altro che ogni conseguenza dannosa (patrimoniale e non
Corte di cassazione  pare  offrire degli spiragli con riguardo alla legittimità della
rivisitato l'istituto ma il risultato complessivo  pare  molto deludente.
giurisdizionale", in quanto tale definizione non  pare  rivestire un preciso valore concettuale nel nostro assetto
del rimedio in esame. È a tale impostazione che  pare  doversi ricondurre l'interpretazione data dalla Corte
in termini non oggettivi della norma. In tal senso  pare  rilevante considerare adeguatamente il potenziale
un'equazione facile da comprendere, ma su questo equivoco  pare  radicarsi un "trend" applicativo, peraltro consolidato, non
connotati. Un fenomeno tanto rilevante - annota l'A.- non  pare  essere, tuttavia, tra le priorità del dibattito politico in
avendo dichiarato cessata la materia del contendere, non  pare  allineata alle altre decisioni nonostante la carenza nelle
dalla Corte di cassazione nella primavera del 2003. Non  pare  quindi utile, seguendo l'insegnamento della Cassazione,
comma 2, c.p.: una figura delittuosa che, tuttavia, non  pare  utilizzabile per reprimere gravi fatti di inquinamento,
di ''indiscrezione domiciliare'' nel tessuto ordinamentale,  pare  giunto ormai il momento di procedere ad un'attenta analisi