1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
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1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la
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norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto
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2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti
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dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
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) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza
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