Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
diritto
Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
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Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il
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Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il
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Del pagamento.
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Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la
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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
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Del pagamento per intervento.
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Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario
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Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume
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Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.
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Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente
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Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
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Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.
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Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento.
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La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
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La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.
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I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
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Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.
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Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
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Malgrado la denunzia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
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Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
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mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola « senza spese »; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti
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: la girata (articoli 15 a 25); la scadenza (articoli 38 a 42); il pagamento (articoli 43 a 48); l'azione cambiaria (articolo 49), il regresso per
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Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
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In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
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Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore
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Se la cambiale è stata accettata da interventi che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno
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Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.
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Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
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Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
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Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.
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Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella
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Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
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Del regresso per mancato pagamento.
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Della presentazione e del pagamento.
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La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento
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Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si
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Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
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Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.
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La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
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La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato il suo adempimento.
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Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
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Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
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nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di 15
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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
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Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
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Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.
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Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
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