Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'Istituto di emissione.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità
La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto