1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare al competente ufficio del P.R.A
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio della targa.
del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata
. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri.
al P.R.A.
dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli
28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne
P.R.A. se si tratta del certificato di proprietà, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
automobilistico (p.r.a.) ex art. 94 codice della strada. Pertanto, esistendo precise ed efficaci procedure idonee alla trascrizione che evitano il ricorso
e le novità procedurali nell'espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al P.R.A. [Pubblico Registro Automobilistico]; 4) l'onere