3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione
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7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione
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lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso
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al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali
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1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di
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tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima
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riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga
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un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
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di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie
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La sentenza che si annota chiarisce, ad esito di un lungo e altalenante dibattito della giurisprudenza di merito, che il monte di 10 ore annue
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Il monte ore delle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro
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superiore a quattordici giorni purché sia rispettato il rapporto di almeno trentacinque ore consecutive di riposo ogni sei giorni, un ricco filone
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individuale, registrazione della formazione, imprese multi localizzate e offerta formativa pubblica), all'onere di stabilizzazione, alla remunerazione delle ore
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