Sentenza n. 1
Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
Sentenza n. 1
seguenti ordinanze:
Sentenza n. 1
Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze
Sentenza n. 1
In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state
Sentenza n. 1
Sono così trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti di appello e 1 di Corte di assise): ciascuna regolarmente notificata ai sensi
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Registro ordinanze 1956;
Sentenza n. 1
In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s
Sentenza n. 1
In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi
Sentenza n. 1
Solo in cinque dei trenta giudizi promossi con le dette ordinanze vi è stata costituzione delle parti e precisamente: di Catani Enzo (ordinanza del
Sentenza n. 1
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel
Sentenza n. 1
al n. 138 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 12 settembre 1964.
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nel procedimento civile vertente tra Puglisi Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Sentenza n. 1
dello Stato – legge finanziaria 2002), promossi con ordinanze del 30 ottobre 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Giuseppe
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Le questioni sono state sollevate in due giudizi sostanzialmente analoghi nel corso dei quali i Tribunali aditi avevano già, con precedenti ordinanze
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e dal Tribunale di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Sentenza n. 1
disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
Sentenza n. 1
Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo