L’ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell’anno 1985.
1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..
Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Pretore di Trecastagni
Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l’ordinanza non dava