Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi
In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con
legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi
per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e
responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei