1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza
1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di
Esame dell'opposizione e decisioni
Deposito dell'opposizione
Legittimazione all'opposizione
Estinzione della procedura di opposizione
marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro
Entrata in vigore della procedura di opposizione
Sospensione della procedura di opposizione
, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del
, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di
3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.
brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui: a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le
sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui
opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di
3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal
europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali
1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine
copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto
brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione
compenso in caso di opposizione.
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di
proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per
successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il
marchio; b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio; c) durante ogni procedura di ricorso
opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale
una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di
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notifica della opposizione), sia nelle successive fasi processuali. Rileva altresì nella fattispecie il regime autonomo del processo societario