Si condivide l'affermazione secondo cui l'atto impugnabile nel processo tributario non costituisce una mera provocatio ad opponendum e non ha, quindi
Il tramonto della "provocatio ad opponendum" sul versante della recettizietà degli atti impositivi, esattivi e impoesattivi
"secondari"), in considerazione della comune natura recettizia e dell'esclusione del carattere di "provocatio ad opponendum".
Avviso di accertamento: "provocatio ad opponendum" e accertamento sintetico
riguardo alla teoria, oggi superata, dell'accertamento come "provocatio ad opponendum" ed ai riflessi che essa ha avuto in passato (sia con riguardo alla
della Pubblica amministrazione. Unitamente all'esclusione del carattere di "provocatio ad opponendum", l'espresso riconoscimento della natura