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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 34 occorrenze

Altre operazioni

Operazioni e servizi bancari e finanziari

Norme relative a particolari operazioni di credito

Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di

2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

capo per le operazioni di credito fondiario.

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità

conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della

acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; b) detta disposizioni relative

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità

mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione

esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in

condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle

svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di

servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale

parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di

, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli

; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro

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