(Oblazione in materia contravvenzionale)
Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, è competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura
I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, né l'oblazione, né l'estinzione ai sensi dell'art. 334, sono trasmessi, a cura dei pubblici
dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma
oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana
Oblazione amministrativa delle contravvenzioni
La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento
Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della
ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le