La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.
L'Amministrazione determina la somma da versare per l'oblazione in misura non superiore alla terza parte del massimo dell'ammenda.
È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'oblazione da parte del contravventore prima della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento