Obbligazioni stanziabili
Obbligazioni degli esponenti bancari
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
4. Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie trovano integrale applicazione le norme del codice civile.
5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle
5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni
della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti
parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle società e agli enti con titoli