Imposta sulle obbligazioni.
Imposta sulle società e imposta sulle obbligazioni
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto.
La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello
obbligazioni sociali, con l'indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascuno di essi.
L'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni debbono essere versate dal contribuente direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale
e per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale.
Presupposto dell'imposta è l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonché da
minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso determinate secondo le disposizioni degli
In caso di omesso o insufficiente versamento in tesoreria delle imposte sulle società e sulle obbligazioni si applica la sopratassa del dieci per
La disposizione del comma precedente non si applica per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile
ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle
sulle società e sulle obbligazioni non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dell'art. 168, per le maggiori imposte risultanti dall'accertamento