La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.
hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
altresì mediante la presentazione di proposte da parte di un Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in
E` eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.
Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato più voti.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e non superiore a dodici.
L'elezione della Giunta è immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una prima votazione il Consiglio delibera il numero di assessori da
Numero dei componenti la Giunta
comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purché con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la
Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.
ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
La Presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri più giovani svolgono funzioni di segretari.
Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
numero di voti.
ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando.
Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai
Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.
E` proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali sono stabiliti con leggi della Repubblica.
Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla
La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.
; - alla Giunta regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - a ciascun Consiglio provinciale; - agli elettori della Regione
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la
Del numero legale e delle deliberazioni
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla
2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora
1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
1. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a
la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione
Numero legale per le sedute delle commissioni - Verificazione
2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per
coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la
prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a
IL PROSSIMO NUMERO USCIRÀ IN APRILE E SARÀ INTITOLATO: I QUATTRO AMULETI.