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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37105
Stato 3 occorrenze

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo

Sentenza n. 1988

334695
Cassazione penale, sezione I 21 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al

, ditalché delle sentenze di annullamento con rinvio deriva l’insuperabile ostacolo al nuovo esame di tutte le questioni relative alla nullità e all

1.5. – Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g

espressione delle linee fondamentali del sistema processuale, l’intangibilità della decisione copre non solo le nullità e la inammissibilità, di cui è fatta

domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del

La disposizione da ultimo citata stabilisce che “non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi

categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico giuridica tra esse configurabili ha esattamente

fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l’irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è

G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio

effetti della dichiarazione di nullità, stabilisce che “la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato

le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il

, realizza una nullità assoluta che, concernendo la vocatio in judicium e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e

L) N. G. ha denunciato l’inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che egli inquirenti

sé, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non

C) N. M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in

precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514

denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova

P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per

di nullità e all’avvenuta utilizzazione di prove nulle o inutilizzabili (in riferimento tanto al vecchio rito quanto al nuovo rito) concernenti le c.d

Sentenza n. 7408

335451
Cassazione penale, sezione I 6 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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4. – Si profila indubbiamente legittima la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato, pronunciata dal tribunale, nella fase del

È controversa invece la questione sul carattere abnorme o meno del provvedimento coi quale il tribunale, rilevata d’ufficio la nullità, abbia

5. – Ritiene il Collegio che la nullità di ordine generale a regime intermedio riguardante la presenza in giudizio di uno dei due difensori dell

1 – Con ordinanza pronunciata in data 29.9.1997 nella fase degli atti introduttivi del dibattimento il tribunale di Napoli dichiarava la nullità

vocatio in jus essendo solo quella contenuta in un decreto di citazione viziato da nullità di ordine generale, assoluta e insanabile –, ai fini dell

D’altra parte, non può neppure sostenersi che, a causa della rilevata nullità, sia stato compresso l’esercizio da parte dell’imputato del diritto di

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