, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del
(Nullità non sanabili).
Delle nullità.
(Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione).
(Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione).
(Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione).
Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.
La sanatoria non si estende alle nullità indicate nell'articolo 300.
(Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi).
(Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità).
(Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. sanatoria di nullità).
Se l'imputato non è detenuto, la sentenza gli è notificata, a pena di nullità, nei modi stabiliti dall'articolo 298.
Nel giudizio l'imputato deve, a pena di nullità, essere assistito dal difensore. Se egli non lo nomina o ne rimane privo, il presidente gliene
Le nullità incorse nella istruzione formale sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del
Le nullità stabilite dall'articolo 185 del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni
dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima
notificata, a pena di nullità, dal cancelliere all'imputato detenuto.
questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione
personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra; 2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.
consentita ai pubblici poteri; 3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.