parti, scelga di notificare anche al contumace la memoria di replica ex art. 6, si preclude la possibilità di avvalersi del procedimento "semplificato" di
concessionario per notificare la cartella, bensì per inviare un avviso bonario. Dopodiché, invece di procedere tempestivamente all'emissione della cartella
l'inammissibilità all'inosservanza del termine fissato dal giudicante per notificare l'atto di appello, termine reputato perentorio; tale sanzione avrebbe dovuto
dell'avvenuta consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e in specie della data in cui tale consegna è avvenuta, anche al fine di
procedimento notificatorio a mezzo di ufficiale giudiziario basta la semplice apposizione sul ricorso per cassazione da notificare alla data e del numero di