la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle
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postale di cui al comma 1 ed è approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto
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3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio
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4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2
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1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
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2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto
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1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio
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imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
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1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le
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3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l'oggetto sociale, sono
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1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
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4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e
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opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
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nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci
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4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome
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2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
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2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
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3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita
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2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle
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pubblici registri a nome dell'imprenditore e i titoli in serie o di massa a lui appartenenti, che non siano indicati tra le attività estranee all'impresa
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primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o
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giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
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3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
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liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito
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3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei
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. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori; b) per le società in nome collettivo e in
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2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
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1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
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In nome del Popolo Italiano
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