Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E` valida tuttavia la sottoscrizione nella quale
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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite
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La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
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La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
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Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
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In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
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Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
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incondizionato di pagare una somma determinata; 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione della scadenza; 5° l'indicazione
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Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a
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La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di
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altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri
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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a
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Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di
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incondizionata di pagare una somma determinata; 3° l'indicazione della scadenza; 4° l'indicazione del luogo di pagamento; 5° il nome di colui al quale o
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Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia
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In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati
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La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite
diritto
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
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Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
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L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
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La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza
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tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.
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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in
diritto
qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri
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Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, il
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cui esso è redatto; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione del
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