I procuratori "ad negotia" potrebbero essere "amministratori muniti di potere di rappresentanza": il "non liquet" della Plenaria
delle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, i procuratori "ad negotia" "plenipotenziari", possono considerarsi
autorizzata, ma non bisogna confondere il mandato ad negotia, col mandato ad lites. Chi confondesse il mandato agli affari, il mandato per comprare o
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