Non debbono computarsi nella retribuzione le somma corrisposte a titolo: 1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali
, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente
funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
mutualistiche) che offrono servizi assicurativi (ramo vita e ramo danni) al pubblico indistinto degli assicurati. Emerge quindi, come ben evidenziato
conseguire. La rigidità dei presupposti della esenzione per le prestazioni di servizi a favore dei partecipanti a strutture mutualistiche porta a
soppressione delle clausole mutualistiche (già previste dall'art. 26 della c.d. L. Bersani) in presenza dei requisiti di prevalente attività mutualistica
crediti, le conseguenze che tali trasferimenti producono sulle garanzie mutualistiche.