2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
diritto
Misure coercitive
diritto
Misure coercitive
diritto
Misure cautelari
diritto
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione
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Misure cautelari
diritto
Misure interdittive
diritto
Misure cautelari reali
diritto
Estinzione delle misure
diritto
Misure di sicurezza
diritto
Misure cautelari personali
diritto
Sospensione dell'esecuzione delle misure
diritto
Misure coercitive e sequestro
diritto
Revoca e sostituzione delle misure
diritto
Criteri di scelta delle misure
diritto
Applicazione provvisoria di misure cautelari
diritto
Provvedimenti sulle misure cautelari personali
diritto
Revoca e sostituzione delle misure
diritto
Richiesta di misure cautelari all'estero
diritto
Misure di sicurezza applicate all'estradato
diritto
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
diritto
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
diritto
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
diritto
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
diritto
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
diritto
Condizioni generali di applicabilità delle misure
diritto
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
diritto
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
diritto
Computo dei termini di durata delle misure
diritto
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
diritto
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
diritto
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
diritto
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
diritto
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
diritto
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
diritto
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
diritto
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
diritto
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
diritto
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
diritto
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
diritto
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
diritto
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
diritto
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
diritto
) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
diritto
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli
diritto
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
diritto
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
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2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
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2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle
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4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose
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