Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: misure

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

27500
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione

Misure coercitive

Misure coercitive

Misure cautelari

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione

Misure cautelari

Misure interdittive

Misure cautelari reali

Estinzione delle misure

Misure di sicurezza

Misure cautelari personali

Sospensione dell'esecuzione delle misure

Misure coercitive e sequestro

Revoca e sostituzione delle misure

Criteri di scelta delle misure

Applicazione provvisoria di misure cautelari

Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Revoca e sostituzione delle misure

Richiesta di misure cautelari all'estero

Misure di sicurezza applicate all'estradato

Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

Condizioni generali di applicabilità delle misure

Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di

Computo dei termini di durata delle misure

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle

4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose

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