2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
Misure coercitive
Misure coercitive
Misure cautelari
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione
Misure cautelari
Misure interdittive
Misure cautelari reali
Estinzione delle misure
Misure di sicurezza
Misure cautelari personali
Sospensione dell'esecuzione delle misure
Misure coercitive e sequestro
Revoca e sostituzione delle misure
Criteri di scelta delle misure
Applicazione provvisoria di misure cautelari
Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Revoca e sostituzione delle misure
Richiesta di misure cautelari all'estero
Misure di sicurezza applicate all'estradato
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Condizioni generali di applicabilità delle misure
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
Computo dei termini di durata delle misure
Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose