All'onere derivante dall'applicazine della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione
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milioni di lire; b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonché
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o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni e sulle conduzioni infraquinquennali che abbiano un valore complessivo inferiore a 100 milioni di
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superiore a cento milioni di lire; b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni
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transazioni fino al limite del valore di lire cento milioni. Oltre tale limite la Giunta delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente.
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abbiano un valore complessivo superiore a 100 milioni di lire; b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di
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conforme parere della commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni; 7) delibera, sentita la competente
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) sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire; b) sulla alienazione
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