maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
novembre 1996 dalla Corte di appello di Milano;
condanna il N., il C., il C., il T., il M. ed il T. al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in
Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro
P. P., responsabile dell’Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di
in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
disposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. “osservazione del territorio” compiute dagli ultimi
investigatori per essere inseriti ai vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;
M. G., capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di
. e C., la somma di lire 5.000.000 ai funzionari del Comune di Milano Maggi e Pradella, ai quali erano state promesse ulteriori somme per fare
collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l’appartenenza a “cosa nostra” di C. A. e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre
G., La R., Z., B., S., M., C. nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano; dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di N., T.; dichiararsi l
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
tenuti con i C. non possono in alcun modo assimilarsi a quelli che questi ultimi, da anno e prima che gli stessi iniziassero ad operare in Milano
cancelliere della Corte di Appello di Milano all’atto del deposito della predetta impugnazione risalta che il C. ha eletto domicilio in alba presso lo studio
Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato
versanti, dall’imputato e dal P. G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del C. è risultato di una accurata e organica disamina delle
In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, T. e M., nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di C., N
di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all’esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano
di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l
collegamenti con l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, da cui il gruppo operante in Milano veniva rifornito.
assistenza a latitanti; che lo Z., nella sua posizione di capo e di promotore, aveva esercitato la direzione dell’attività associativa in Milano
S. A., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua
A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
modalità operative associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che, dopo la
di tale capo della sentenza con rinvio al altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare la posizione del N
rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito
vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano; che il reale oggetto degli incontri e la vera natura degli affari che si
Milano da personale del Gruppo operativo antidroga della Guardia di finanza di Bologna.
competenza prevista dall’art. 386, primo comma, e non a quello dei luogo in cui l’arresto avrebbe dovuto essere eseguito (Milano), considerata la peculiarità
cittadino colombiano non è stato arrestato in Milano in data 10 luglio 1997, bensì il successivo 11 luglio in Napoli, dove si era recato per la
Come si evince dall’ordinanza impugnata, l’arresto dell’A. è intervenuto per il reato commesso in Milano: è, quindi, del tutto fuori luogo