Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956;
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;
diritto
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
diritto
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
diritto
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
diritto
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
diritto
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
diritto
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
diritto
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
diritto
dagli Avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg
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giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;
diritto
medesimo articolo, anche agli effetti particolari indicati nell’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
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legge 11 marzo 1953, n. 87), dall’avvocato generale dello Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della legislazione anteriore
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. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si
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