Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956;
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
dagli Avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg
giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;
medesimo articolo, anche agli effetti particolari indicati nell’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
legge 11 marzo 1953, n. 87), dall’avvocato generale dello Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della legislazione anteriore
. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si
Palazzo dello Sport di Milano nel prossimo mese di marzo in un match non valevole per il titolo. Ne ha dato comunicazione ieri sera a Barcellona lo