Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti
3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di
infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei
prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori
agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo
lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: a) raccoglie e registra, a
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli
malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono
, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti
sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e
La causalità nelle malattie professionali (Pt. II)
L'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali deve avvalersi della criteriologia medico-legale generale, quale resa doverosa
caso dell'associazione tra esito positivo dell'analisi del capello e malattie croniche a livello cardiaco ed epatico.
materiale genetico da cui ricavare informazioni utili per lo studio di malattie genetiche. Nell'articolo l'argomento è presentato facendo riferimento
Malattie professionali e decorrenza della prescrizione
Viene precisato dalla Suprema Corte il termine di decorrenza prescrizionale per la responsabilità da malattie professionali nei confronti del datore
ad oggetto gli embrioni destinati all'impianto nel grembo materno, che infine sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione.
tipo osservazionale, ma questo tipo di indagine non consente di accertare se gli embrioni siano portatori di malattie genetiche ereditarie trasmesse
malattie, l'esito infausto o, persino, letale del trattamento ovvero, più semplicemente, effetti collaterali derivanti dall'assunzione di determinati
Esposizione a rischio e nesso di causalità nelle malattie a genesi multifattoriale
L'A. analizza il tema delle malattie professionali con particolare riguardo al nesso eziologico e, di conseguenza, all'importanza della consulenza
di queste malattie sia per garantire il benessere psicofisico del lavoratore, sia come contenimento delle spese mediche e indennitarie che ne derivano.
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il metodo consiste nell'utilizzare un lucido per descrivere nei dettagli le cicatrici
Indennità di temporanea nelle malattie professionali e profilassi
responsabilità penale) prevista dall'art. 10 del T.U. n. 1124/1965 come cardine del sistema assicurativo sociale contro gli infortuni e le malattie