Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.
diritto
A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
diritto
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n
diritto
, approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive modificazioni e integrazioni.
diritto
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
diritto
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma
diritto
Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire
diritto
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della
diritto
Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea restano fissate, per il triennio dal 1° luglio
diritto
Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata
diritto
delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 3 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
diritto
disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
diritto
Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti
diritto
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto
diritto
° luglio 1962, erogato dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di
diritto
riliquidate, con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.
diritto
marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033
diritto
retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto
diritto
Con decorrenza dal 1° luglio 1965, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della
diritto
Con decorrenza dal 1° luglio 1965 agli invalidi per infortuni sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del
diritto
, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 110 a 120. A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita
diritto