Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959
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Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1959.
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° luglio 1959 possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1961; analogamente possono continuare a circolare sino
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Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria
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Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.
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il 1° luglio 1960.
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Entro il 1° luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali
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applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.
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le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre il 1° luglio 1961.
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Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1° luglio 1959
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Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla
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Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di
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Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine
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, 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n
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