Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze
alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle
p.s. e 663 del Cod. pen., con conseguente affermazione di legittimità costituzionale di queste disposizioni.
In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale
Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all
In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi
esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel
febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è
abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in