3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato
) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo
del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e
consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di
laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentale, la garanzia di un'adeguata professionalità deriva dal diploma di laurea, dal