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di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.f., con particolare attenzione al tema della natura della stessa, ai
I rapporti tra "valore di mercato" e "ricavato in caso di liquidazione" nella "relazione giurata" ex art. 160, comma 2, L.F.
La Legge Fallimentare italiana (art. 160, comma 2, L.F.) consente a una società di proporre volontariamente un accordo che offra un pagamento
coincidente con quella della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma secondo, l.f. [legge fallimentare], posto che l'inopponibilità che dalla