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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28563
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono

diritto

1. L'udienza è pubblica a pena di nullità.

diritto

4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a

diritto

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

diritto

2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.

diritto

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

diritto

2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

diritto

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

diritto

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.

diritto

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

diritto

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

diritto

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

diritto

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

diritto

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o

diritto

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420.

diritto

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

diritto

1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

diritto

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

diritto

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

diritto

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

diritto

3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

diritto

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

diritto

5. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

diritto

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

diritto

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

diritto

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata

diritto

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

diritto

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

diritto

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

diritto

1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza

diritto

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

diritto

1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

diritto

2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

diritto

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

diritto

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

diritto

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

diritto

2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

diritto

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

diritto

1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare.

diritto

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

diritto

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

diritto

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito

diritto

2. L'appello incidentale è proposto, presentato notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

diritto

3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

diritto

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

diritto

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.

diritto

2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

diritto

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

diritto

1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

diritto

3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

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