La nascita e il consolidamento della diplomazia stabile tra XV e XVI secolo impone alla dottrina che si dedica allo studio del "jus inter gentes" di
violazione del "jus variandi" disciplinato dall'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La decisione si sofferma, in particolare, sulle valutazioni
dannoso e la cui violazione potrà causare un danno "contra jus" ex art. 2043 c.c. L'investitore ha dunque un interesse rilevante ad una esatta
valutare la legittimità e, dunque, la utilizzabilità degli elementi acquisiti dai verificatori "contra jus".
imposto". c) Regole di informazione, "jus poenitendi" e ponderatezza del consenso. La valutazione delle regole sull'informazione del pari necessita di
Limiti allo "jus variandi" del datore di lavoro e disciplina degli autoferrotranvieri
''Jus poenitendi'' ex art. 30 comma 6 T.U.F. e altri rimedi esperibili nella prestazione di servizi di investimento resa fuori sede
''jus variandi'' del committente, stante la facoltà di quest'ultimo a modificare discrezionalmente, seppur entro i limiti indicati dal medesimo
''condono mascherato''. Insomma "summum jus". Il conflitto fra le decisioni non è solo interpretativo ma indicativo di una certa ''vetustà'' degli approcci