3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; j) il
gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto
avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di