Il (presunto) responsabile di un sinistro stradale può essere evocato iussu iudicis nel giudizio intrapreso dal danneggiato ai sensi dell'art. 149
sottolineandone le aporie ed aderendo alla tesi che ammette l'intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. come ulteriore possibilità di tutela per il
efficacia per le decisioni non ancora assunte, mentre non sarebbe possibile una modifica "iussu principis" di una decisione giurisdizionale legittimamente già
godimento della casa familiare senza la concessione di un termine congruo per reperire altra sistemazione, determini un'imposizione, "iussu iudicis", del