1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del
dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b
previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; e
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.