principio d'irretroattività sfavorevole. Inoltre importanti conferme di quest'impostazione provengono dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale
tipicamente repressive che la rendono assimilabile ad una vera e propria "pena", imponendo la garanzia dell'irretroattività: ne deriva l'illegittimità
torna sul tema dell'utilizzo dei risultati degli studi evoluti a favore del contribuente, sancendone di fatto l'irretroattività per gli studi integrati
irretroattività. La Commissione abruzzese non ha ravvisato alcuna violazione al predetto principio. Le conclusioni possono essere condivise; suscitano