dimostrazione dell'irrecuperabilità "in parte qua" del credito ceduto o la presenza di una procedura concorsuale.
"certi e precisi" della irrecuperabilità. Diversamente si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per
transitoria difficoltà economica, senza fare riferimento ad una situazione di incapienza o di definitiva irrecuperabilità. b) La legittimazione passiva della
l'irrecuperabilità dei crediti che l'Amministrazione finanziaria vanta nei confronti della società estinta. Resta ancora aperto il secondo problema