1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello
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1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da
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del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere
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l'art. 6 fa riferimento alle nomine di incarichi presso enti, società e agenzie, organismi ministeriali e interministeriali i quali "possono essere
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previgente, auspicando un sollecito completamento del quadro normativo attraverso l'emanazione dei previsti decreti interministeriali.
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interministeriali di attuazione.
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